#NoTorturePerGliAstici
I VOLONTARI DI ANIMALISTI ITALIANI ONLUS INSCENANO LA SOFFERENZA DEGLI ASTICI
Una pratica illegale ma utilizzata dal 40% degli esercizi commerciali
Roma, 14 aprile 2016 – “Perché soffrire prima di morire?”. Questo il grido con cui i volontari dell’associazione Animalisti Italiani Onlus – www.animalisti.it – hanno deciso di iniziare la loro nuova battaglia contro le inutili sofferenze che quotidianamente sono costretti a subire gli astici, solo per essere assaporati “freschi”. Impedendo l’ingresso ai clienti, una cinquantina di animalisti hanno occupato simbolicamente un Ristorante, a due passi da Piazza di Spagna, che usa servire alla loro clientela solo aragoste vive ma con un retrogusto di cattiveria e sofferenza gratuita.
Il piatto di crudeltà prevede: chele legate per ore e ore, adagiati sul ghiaccio a una temperatura molto inferiore a quella del loro corpo e sottoposte ad uno sbalzo termico improvviso fino ad essere bollite. Tutto questo solo per il sadico palato insanguinato di persone indifferenti alla sofferenza, al dolore e alle urla silenziose degli animali.
“Preceduto questa mattina dalla presentazione di 18 denunce presso la Procura contro altrettanti ristoranti, il nostro BLITZ, pacifico e nonviolento – dichiara Walter Caporale, Presidente Animalisti Italiani Onlus – con l’occupazione di un Ristorante che espone e vende astici con le chele legate e aragoste, è un urlo di rabbia rivolto alle Amministrazioni locali, alle ASL e le altre autorità competenti, che non sanzionano e non chiudono questi Ristoranti che illegalmente espongono astici sul ghiaccio con le chele legate! Questa pratica crudele e sadica è infatti vietata in base agli art. 544 bis e all’art. 727 del Codice Penale. Parere negativo è stato inoltre espresso dal Ministro della Sanità già nel 2009 ( vedi fac-simile Esposto): perché Autorità pubbliche e forze dell’ordine non intervengono quotidianamente in tutta Italia per vietare una illegalità crudele e sadica e violenta, oltre che inutile e gratuita?
Nello specifico, la fattispecie di cui all’art. 544-bis c.p. punisce ogni ipotesi di uccisione tale da provocare sofferenza, a nulla rilevando il fatto che l’animale ucciso sia o meno domestico, dal momento che essa fa generico richiamo alla morte dello stesso, senza che possa operarsi una distinzione fra diversi tipi di animali (Tribunale di Firenze, 3 agosto 2009)”.
L’illegalità deve essere fermata in tutta Italia. Sofferenza, dolore, sadismo e CRUDELTÁ sono indegni di un Paese civile. I cittadini indifferenti o che, peggio, mangiano queste aragoste, sono colpevoli tanto quanto chi commette la violenza.
Gli Animalisti Italiani Onlus tengono a dedicare questa iniziativa al loro capo ufficio e attivista Mauro e alla sua mamma prematuramente scomparsa pochi giorni fa.
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Fac-simile denuncia presentata elle procure di tutt’Italia:
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI —
ATTO DI DENUNCIA
Io sottoscritto, on. Walter Caporale, nato a Lanciano (CH) il 04.02.1964, Presidente dell’Associazione “Animalisti Italiani Onlus”, con sede in Roma, via Tommaso Inghirami n. 82, legittimato alla proposizione della presente querela come da statuto che si allega, mi pregio esporre alla S.V. Ill.ma quanto segue.
Giova preliminarmente all’esposizione dei fatti per cui è denunzia, chiarire davvero in breve quale sia l’ambito di operatività dell’Associazione Animalisti italiani.
L’Associazione è stata costituita nel 1998 ed in base allo Statuto di cui si è dotata (all.1) persegue il fine ultimo di contrastare (ed ottenerne l’abolizione, ove legalizzata, di) ogni forma di violenza e sfruttamento perpetrati a danno di un qualsiasi animale, oltre che ogni forma di discriminazione, sia essa culturale, religiosa, di specie, et similia; dal gennaio di questo anno, peraltro, l’Associazione ha avuto il riconoscimento ministeriale per l’attività di protezione ambientale dal Ministero (ex art. 13, l. 349/1986), con D.M. 24 del 16 gennaio 2014.
Per attuare questo fine, l’Associazione si serve di una pluralità di strumenti, individuati in contatti con i mezzi di comunicazione, convegni, forme di partnership con altre associazioni, anche partitiche, per la presentazione di proposte di legge.
Non ultimo, posto che il fine già esplicitato è quello di reprimere forme di violenza sugli animali, i volontari dell’Associazione si organizzano in gruppi per verificare sul territorio casi di abusi e maltrattamento, purtroppo assolutamente frequenti.
È grazie all’incessante e straordinaria opera di questi volontari che molti casi di maltrattamento sono stati portati all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria, la quale non può, per forza di cose, avere una percezione diretta di tutto ciò che accade sul territorio, ma è stata, così, messa in condizione di intervenire e reprimere gli illeciti segnalati.
Emerge, insomma, con solare evidenza da quanto sin qui detto che l’Associazione Animalisti Italiani Onlus si configura a tutti gli effetti quale soggetto portatore di interessi diffusi, e che è legittimato ad agire in denuncia di reati commessi sia come autonomo titolare di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come ente esponenziale (Cass., Sez. V, 17 novembre 2010, n. 7015).
Tutto ciò premesso, intendo procedere con tale atto a segnalare un fatto che ha assunto ormai da tempo dimensioni preoccupanti, e mi riferisco, in particolare, all’ostensione di aragoste, astici ed altri crostacei vivi all’interno di supermercati e ristoranti in condizioni del tutto inaccettabili, e palesemente illegali, ovvero sul ghiaccio e/o con le chele legate.
Questa vergognosa pratica, “giustificata” dalla volontà di rendere palese che il prodotto messo in vendita sia il più fresco possibile, fa sì che la logica di mercato entri in insanabile conflitto con le regole di corretta gestione di questi animali, i quali possono sì essere commerciati vivi, ma certo non sottoposti a questo genere di torture.
Ciò è quanto hanno potuto verificare i volontari dell’Associazione all’interno dell’esercizio commerciale ……., sito in ….alla via …..
Una scena che ha suscitato l’indignazione dei volontari, per la evidente sofferenza inflitta a quei poveri animali, costretti a stazionare sul ghiaccio ed impossibilitati a compiere il benché minimo movimento.
A supporto della veridicità dei fatti illeciti ora esposti, i volontari hanno realizzato i reperti fotografici, che si allegano (all.2),
È evidente che lo stato di cose appena descritto è solo un inutile e gravissimo mezzo di tortura di questi poveri animali, sottoposti a trattamenti incompatibili con la loro natura, al solo fine di assicurare un maggior introito (la tanto sventolata “garanzia di freschezza”) al gestore del locale.
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Nel merito dei fatti esposti emerge in maniera lampante come debba ritenersi integrata la fattispecie di cui all’art. 544-bis e/o quella di cui all’art. 727 c.p.
Ed infatti, la norma per prima richiamata sanziona la condotta di “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale”.
Nello specifico, la fattispecie di cui all’art. 544-bis c.p. punisce ogni ipotesi di uccisione tale da provocare sofferenza, a nulla rilevando il fatto che l’animale ucciso sia o meno domestico, dal momento che essa fa generico richiamo alla morte dello stesso, senza che possa operarsi una distinzione fra diversi tipi di animali (Trib. Firenze, 3 agosto 2009).
Ritengo utile riportare il contenuto del parere espresso dal Ministero della Salute – parere del 29 luglio 2007 – proprio sulla “sofferenza di aragoste e astici vivi con chele legate e su letto di ghiaccio durante la fase di commercializzazione” (all.3), secondo cui “il posizionamento degli animali sul ghiaccio, anche se avvolto in sacchetti a tenuta, è assolutamente inappropriato sia come metodo anestetico che come metodo di stoccaggio, in quanto il contatto diretto con il ghiaccio determina asimmetria della perfrigerazione, sbalzo improvviso di temperatura, shock ipoosmotico da acqua di scioglimento o da condensa, ipossia e stress anaerobico”.
Quanto, poi, alla pratica di tenere le chele dei crostacei legate, il medesimo ed appena citato parere rileva che “la legatura prolungata delle chele, oltre a determinare atrofia muscolare e inibizione dell’alimentazione se naturale, causa la ben più importante interferenza con i comportamenti di minaccia/difesa, in particolare se il colore della banda elastica è tale da alterare l’efficacia dei segnali di comunicazione visiva intra ed interspecie. L’applicazione della banda in animali freschi di muta può distorcere e indebolire le chele. L’occasionale liberazione della chela in singoli animali può provocare gravi danni da aggressione ad altri animali legati presenti nel vivaio”.
Si rileva, ulteriormente, che anche altre forme di detenzione dei crostacei all’interno delle esposizioni può essere cagione di maltrattamento dei medesimi e, segnatamente, il digiuno prolungato, il mancato controllo della temperatura, l’esposizione a luce diretta ed intensa.
Tutto quanto appena detto rende palese che anche ove, in astratta teoria, non si ritenesse integrata la fattispecie di cui all’art. 544-ter c.p. dovrebbe nondimeno dirsi ricorrente l’ipotesi di cui all’art. 727 c.p. nella parte in cui sanziona la condotta di chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura.
Ed infatti vale ricordare che, secondo la giurisprudenza, per integrare l’ipotesi di cui all’art. 727 c.p. non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull’animale, né che quest’ultimo riporti una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (Cass., Sez. III, 13 novembre 2007, n. 175).
Del pari si intende fare menzione della circostanza per cui configurano il reato di maltrattamenti di animali, anche nella formulazione novellata di cui all’art. 727 c.p., non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali, destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell’animale, arrecandogli un dolore (Cass., Sez. III, 7 novembre 2007, n. 44287).
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In ragione di tutto quanto esposto, con il presente atto presento denuncia – querela nei confronti del responsabile dell’esercizio commerciale …., sito in ….., alla via ……., e di chiunque sia con lui concorso o abbia cooperato nel reato, in ordine alle fattispecie di cui agli artt. 544-bis e/o 727 c.p., ovvero di ogni altra ipotesi che la S.V. ravvisi nei fatti esposti.
Fatto accertato in ……. , il …….
Chiedo di essere avvisato, ai sensi dell’art. 408 co. II c.p.p., dell’eventuale richiesta di archiviazione.
Chiedo di essere avvisato, ai sensi dell’art. 406, co. III, c.p.p., dell’eventuale richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari.
Dichiaro di oppormi all’emissione del decreto penale di condanna.
A tutela dei miei interessi di persona offesa dal reato, nella qualità di Presidente dell’Associazione su indicata, nomino proprio difensore l’Avv. Alessio Cugini del Foro di Roma, con Studio ivi alla Via San Saba, n. 7 (tel. 06.5740524 – fax 06.5740349 – pec alessiocugini@ordineavvocatiroma.org), presso il quale eleggo domicilio.
Delego al deposito del presente atto di denuncia – querela il nominato difensore, Avv. Alessio Cugini.
Si allegano al presente atto:
- Statuto dell’Associazione Animalisti Italiani Onlus;
- reperti fotografici tratti dall’esercizio commerciale ……. in data …….
- Parere del Ministero della Salute su “sofferenza di aragoste e astici vivi con chele legate e su letto di ghiaccio durante la fase di commercializzazione”.
Con osservanza.
Roma, lì
(on. Walter Caporale, n.q.)
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