Direttiva Ue sulle armi, Animalisti Italiani: “Giusto ridurre validità porto d’armi da 6 a 5 anni”. “La onlus Animalisti Italiani è stata convocata oggi in Commissione Affari Costituzionali del Senato per dare un parere sull’atto n. 23 del Governo, relativo al recepimento della direttiva europea 853/2017 (Controllo acquisizione e detenzione di armi)”. Così in una nota Mauro Mitrotti, coordinatore dell’ufficio nazionale di Animalisti Italiani onlus. “Hanno ridotto – prosegue – la validità della licenza di porto d’armi per fucili da caccia da 6 a 5 anni. Questa scelta, contenuta nella lettera b) dell’articolo 6 (modifiche alle legge 11 febbraio 1992, n° 157), rappresenta un passo avanti, ma rimaniamo fermamente convinti che serva un rinnovo annuale visto che l’età media dei cacciatori è oramai molto elevata. Alternativamente e in analogia con quanto avviene per un’altra concessione statale, la patente di guida, si propone che la licenza di caccia, superati i 50 anni d’età, abbia una validità a ‘scalare’. Abbiamo valutato con parere positivo la lettera a) dell’art.6 che va ad aggiornare l’elencazione delle armi il cui impiego ai fini venatori è vietato in modo assoluto, includendo il fucile tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica”. Conclude la nota Mitrotti: “visto che la nostra associazione difende la vita, senza distinzione di specie, abbiamo voluto esprimere anche un giudizio sull’art. 3 (modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n° 773). La nostra valutazione è stata positiva per la lettera c) e d) in quanto modifica l’ultimo comma dell’articolo 35 TULPS che abroga la previsione, ivi contenuta, dell’adozione di un regolamento per individuare i conviventi ai quali deve essere comunicato il provvedimento di nulla osta all’acquisto di armi che abroga la previsione, ivi contenuta, dell’adozione di un regolamento per individuare i conviventi ai quali deve essere comunicato il provvedimento di nulla osta all’acquisto di armi. Quest’obbligo si estende anche al titolare della licenza di porto d’armi all’atto della consegna del titolo stesso, tramite dichiarazione sostitutiva. Tutto ciò non è previsto dalla direttiva, ma è stato già introdotto dal D.Lgs 204/2010, di recepimento della direttiva 2008/51/CE, che prevedeva il regolamento sopra citato ma che non è mai stato emanato”.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.